(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralitā continuata di comportamenti pregiudizievoli, č ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c., nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.