(massima n. 1)
Al di lą della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia č che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al pił elevato livello dell'ordinamento (la sua integritą psicofisica, la dignitą, l'identitą personale, la partecipazione alla vita sociale e politica).