(massima n. 1)
La responsabilitą del datore di lavoro per il pregiudizio all'integritą fisica e alla personalitą morale dei prestatori di lavoro copre un ambito ben pił ampio rispetto alla specifica ipotesi del mobbing, che presuppone la reiterazione di molteplici comportamenti e, soprattutto, un preordinato intento persecutorio quale origine comune di quei comportamenti.