(massima n. 1)
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, quando il datore di lavoro sia responsabile di una determinata situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., le assenze del lavoratore dovute ad una malattia per causa di servizio devono essere detratte dal periodo di comporto.