(massima n. 1)
In materia di responsabilitā datoriale per infortuni sui luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilitā non č di natura oggettiva, ma colposa e si basa sulla necessitā che il datore abbia fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.) o dimostri di essersi adoperato in modo adempiente (art. 1218 c.c.).