Cassazione civile Sez. VII ordinanza n. 4721 del 22 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitā datoriale per infortuni sui luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilitā non č di natura oggettiva, ma colposa e si basa sulla necessitā che il datore abbia fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.) o dimostri di essersi adoperato in modo adempiente (art. 1218 c.c.).

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