(massima n. 1)
Sussiste la responsabilitą del datore di lavoro che lasci inattivo il lavoratore in violazione di disposizioni di legge o contrattuali. Trattasi in ogni caso una conseguenza della violazione di norme che integrano il contratto di lavoro e, dunque, configura sempre una forma di responsabilitą di natura contrattuale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la circostanza di non poter esercitare la propria prestazione professionale non lede solo l'immagine professionale, ma danneggia anche professionalmente il lavoratore, in quanto una inattivitą a lungo protratta nel tempo cagiona il depauperamento del patrimonio professionale e rende di conseguenza pił difficoltosa la ricollocazione del lavoratore sul mercato del lavoro).