Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 13283 del 14 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In forza dell'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione suscettibile di interpretazione estensiva per via del rilevo costituzionale del diritto alla salute, cosė come dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, il datore č tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneitā ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che č indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.

(massima n. 2)

I lavoratori in posizione apicale, con possibilitā cioč di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, ravvisano sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, al quale connettere la responsabilitā ex art. 2087 cod. civ. e salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.

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