(massima n. 1)
In forza dell'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione suscettibile di interpretazione estensiva per via del rilevo costituzionale del diritto alla salute, cosė come dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, il datore č tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneitā ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che č indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.