Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19196 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mobbing – così come lo straining, così come ogni altra eventuale forma di classificazione di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore – viene a costituire una delle possibili manifestazioni e qualificazioni esclusivamente medico-legali di un unico fenomeno complessivo, costituito da quelle condotte lesive dell'equilibrio psico-fisico o della dignità del lavoratore, le quali, nel rapporto di lavoro, risultano comunque unitariamente riconducibili al disposto di cui all'art. 2087 c.c. quale norma generale posta a presidio generale della salute e della dignità del lavoratore e retta da un principio di atipicità che esclude qualunque possibilità di ridurre le condotte lesive ad un numerus clausus o comunque a principi di stretta tipizzazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.