Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22161 del 6 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto del pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell'art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall'impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.

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