(massima n. 1)
Nel contesto del pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell'art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall'impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.