Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 29157 del 12 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilitā l'ambiente di lavoro, č obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integritā e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ILVA, oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attivitā dell'appaltatore non č sufficiente ad escluderne la responsabilitā, se il nocumento č cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).

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