Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32072 del 12 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria del marito di un'infermiera, vittima di violenza sessuale ad opera di un paziente, che non aveva provato la colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche).

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