Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1225 del 17 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La computabilitā delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto č da escludere in tutte le ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocivitā insiti nelle modalitā di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attivitā lavorativa, ma altresė quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di adottare le misure necessarie - secondo la particolaritā del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integritā fisica e della personalitā morale del lavoratore. In tutte queste ipotesi l'impossibilitā della prestazione lavorativa č imputabile al comportamento della stessa parte (datore di lavoro) cui detta prestazione č destinata (Nel caso di specie, riaffermato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di dichiarare nullo il licenziamento comminato al ricorrente in assenza del superamento del periodo di comporto).

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