(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno biologico derivante da malattia professionale, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un nesso causale accertato tra attivitą lavorativa e patologia sofferta, non sussiste responsabilitą del datore di lavoro se viene provato il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione, quali la regolare sorveglianza sanitaria secondo le normative vigenti.