Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9809 del 14 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, rimanendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

(massima n. 2)

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, deve essere applicato; il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile oggettivamente a norma dell'art. 2087 c.c., ma deve essere dimostrato un elemento soggettivo di colpa nella sua condotta.

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