Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10310 del 18 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del datore di lavoro per la violazione delle misure di sicurezza sul lavoro, ex art. 2087 cod. civ., non configura un'ipotesi di responsabilitā oggettiva e deve essere provata dal lavoratore mediante idonei elementi probatori. La mera esposizione documentale e testimoniale riguardante il periodo fino al 2000 non č sufficiente a dimostrare la responsabilitā per periodi successivi, se non corroborata da ulteriori elementi probatori pertinenti.

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