(massima n. 1)
La responsabilitā del datore di lavoro per la violazione delle misure di sicurezza sul lavoro, ex art. 2087 cod. civ., non configura un'ipotesi di responsabilitā oggettiva e deve essere provata dal lavoratore mediante idonei elementi probatori. La mera esposizione documentale e testimoniale riguardante il periodo fino al 2000 non č sufficiente a dimostrare la responsabilitā per periodi successivi, se non corroborata da ulteriori elementi probatori pertinenti.