(massima n. 1)
La responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale. Da ciò deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Il datore di lavoro invece deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza.