Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11631 del 3 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale. Da ciò deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Il datore di lavoro invece deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza.

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