(massima n. 1)
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Dunque il c.d. rischio elettivo – che delimita anche l'ambito della tutela assicurativa a carico dell'INAIL – è riferito al comportamento del lavoratore connotato dal simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ne deriva che per escludere la "occasione di lavoro" è necessario che la condotta del lavoratore risulti avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico con l'attività produttiva (Nel caso di specie, relativo ad un infortunio occorso al ricorrente durante l'esecuzione di un appalto di opere di impermeabilizzazione della copertura di capannoni degli ex magazzini portuali, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, benché in punto di fatto la corte territoriale avesse accertato che nel piano della sicurezza fosse espressamente previsto il divieto di accesso all'area nella quale si era verificato l'incidente, interdetta allo svolgimento del lavoro perché non ricompresa nell'appalto, era tuttavia mancato l'accertamento della conoscenza di quel piano da parte del lavoratore ricorrente o degli ordini, delle disposizioni o delle direttive a lui impartite al riguardo, nonché degli stessi accorgimenti tecnici in concreto predisposti per assicurarne il rispetto ed impedire anche la possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore medesimo).