Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1840 del 3 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro, in base all'art. 2087 c.c. e alle norme di prevenzione dell'epoca, č tenuto a rispettare le regole cautelari per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'inalazione di amianto, anche se le specifiche patologie legate all'amianto non erano ancora compiutamente conosciute, purché la nocivitā della sostanza fosse comunque nota.

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