(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale, il lavoratore che agisce ex art. 2087 c.c. ha l'onere di allegare le condizioni di lavoro e le condotte inadempienti del datore di lavoro, senza necessitą di individuare specificamente le norme di cautela violate. Il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL non esonera il lavoratore da tali oneri di allegazione e prova.