Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31233 del 5 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennitą ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.

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