(massima n. 1)
L'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. permane fino al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile e non richiede la costituzione in mora. Tale obbligo sussiste anche se, dopo la riconsegna delle chiavi, i locatori non possano rientrare nella piena disponibilitą del bene a causa di danni o interventi necessari per la riparazione dell'immobile