Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36494 del 29 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morositą del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravitą dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.

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