Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21714 del 28 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve: a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione ed alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro; b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia: 1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione; 2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali; 3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno differenziale proposta dalla ricorrente che, in qualità di operatrice socio-sanitaria, era rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, allorché, intenta alla preparazione dei vassoi del pasto dei degenti, era scivolata dalla sedia sulla quale era salita per raggiungere uno scatolone di cibo posizionato su un pensile della "cucinetta" del reparto al quale era addetta).

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