(massima n. 1)
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti di lavoro possono essere considerati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) qualora, in concreto, costituiscano una barriera protettiva rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, conformemente all'art. 2087 c.c. e alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.