Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15481 del 16 ottobre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni situazione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l'altro genitore, in caso d'inosservanza dell'obbligo, per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto.

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