(massima n. 1)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di prevenire le condizioni di rischio derivanti dalla negligenza e imprudenza del lavoratore, adottando tutti i mezzi preventivi idonei per evitare infortuni sul lavoro. La violazione di tale obbligo, in assenza di prove riguardanti dispositivi di protezione e di vigilanza sulle misure di sicurezza, esclude il concorso colposo del lavoratore.