Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22839 del 7 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di prevenire le condizioni di rischio derivanti dalla negligenza e imprudenza del lavoratore, adottando tutti i mezzi preventivi idonei per evitare infortuni sul lavoro. La violazione di tale obbligo, in assenza di prove riguardanti dispositivi di protezione e di vigilanza sulle misure di sicurezza, esclude il concorso colposo del lavoratore.

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