Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23673 del 22 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitā civile del datore non viene radicata sul mero svolgimento di un'attivitā pericolosa comportante l'utilizzo di amianto, ma deriva esclusivamente dal modo con cui tale attivitā viene esercitata, avendo riguardo alla normativa vigente al momento della condotta omissiva.

(massima n. 2)

La responsabilitā del datore di lavoro per danni derivanti dall'esposizione a materiali nocivi, quali l'amianto, ha natura contrattuale. Il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno subito ed il nesso causale tra il danno e l'attivitā lavorativa. Il datore di lavoro, per essere esonerato, deve dimostrare di aver rispettato tutte le misure di sicurezza imposte dalle norme vigenti e che l'evento dannoso č imputabile a cause estranee alla sua sfera di controllo.

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