Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23674 del 22 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del lavoratore non solo mediante l'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge, ma anche attraverso una vigilanza efficace e continua sul rispetto di tali misure. La mancata osservanza da parte del lavoratore delle regole di sicurezza, pur costituendo un comportamento illecito, non preclude di per sé la configurabilitą dell'infortunio e la colpa del datore di lavoro.

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