Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23687 del 22 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.) non implica un controllo continuativo e capillare sulle modalitą di svolgimento delle singole mansioni, qualora il datore di lavoro abbia fornito adeguate istruzioni e attrezzature, nonché formazione specifica, e non vi sia riscontro di precedenti malfunzionamenti delle attrezzature utilizzate.

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