(massima n. 1)
L'obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.) non implica un controllo continuativo e capillare sulle modalitą di svolgimento delle singole mansioni, qualora il datore di lavoro abbia fornito adeguate istruzioni e attrezzature, nonché formazione specifica, e non vi sia riscontro di precedenti malfunzionamenti delle attrezzature utilizzate.