Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorso all'odierno ricorrente che, intento a tagliare un tondino di ferro senza indossare gli occhiali protettivi, era stato colpito all'occhio da un pezzo di ferro riportando una gravissima lesione, aveva affermato che la violazione dell'obbligo di vigilanza dovesse essere dedotta e provata da quest'ultimo, pur rientrando invece la stessa negli obblighi posti a carico del datore di lavoro).

(massima n. 2)

In ambito contrattuale, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno causato da infortunio sul lavoro deve limitarsi all'allegazione dell'inadempimento datoriale e alla prova del nesso di causalità tra l'infortunio e le conseguenze dannose subite. Spetta al datore di lavoro provare di aver rispettato le misure di sicurezza, compresa la vigilanza sull'effettivo rispetto delle stesse.

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