(massima n. 1)
In tema di contratti a tempo determinato per attivitā stagionali, la normale attivitā č quella che il singolo imprenditore, nell'esercizio poteri suoi propri (artt. 2082, 2086 e 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l'azienda ed impiantare la relativa organizzazione (con particolare riferimento a quella del lavoro), onde assicurarne l'adeguato funzionamento. L'attivitā stagionale č aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l'attivitā lavorativa che vi corrisponde. Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell'anno rientrano nella nozione diversa delle c.d. punte di stagionalitā che vedono un incremento della normale attivitā lavorativa connessa a maggiori flussi. Ne consegue che la contrattazione collettiva, con cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-ter, autorizza ad individuare le attivitā stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti a termine di cui all'art. 5, comma 4-bis, deve elencare specificatamente quali sono le attivitā che si caratterizzano per la stagionalitā.