Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21078 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di recesso dal contratto di locazione, i conduttori hanno l'obbligo di restituire l'immobile locato libero da persone e cose. Tuttavia, se la presenza di un terzo occupante nell'immobile č riconducibile a consapevolezza o tacita acquiescenza del locatore, i conduttori non sono responsabili per l'occupazione senza titolo perpetrata dal terzo e non possono essere considerati inadempienti ai sensi degli artt. 1590 e 1591 c.c.

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