(massima n. 1)
In tema di reati contro il sentimento per gli animali, possono esercitare i diritti e le facoltą attribuiti alla persona offesa solo gli enti e le associazioni ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute, secondo la procedura stabilita dal Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006, le finalitą di tutela degli interessi lesi dal reato. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 cod. pen., nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul mancato avviso della richiesta di archiviazione, interposto da associazione non riconosciuta secondo lo specifico iter individuato dal citato decreto ministeriale).(Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Catania, 19/05/2014)