(massima n. 1)
Le associazioni di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (" Codice del Consumo") sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale in qualitą di persona offesa, ex art. 90 cod. proc. pen., e non gią quale ente solo equiparato all'offeso ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen., in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie disciplinate dal medesimo D.Lgs., poichč questi interessi hanno natura autonoma e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la nullitą di decreto di archiviazione, emesso senza previo avviso ad associazione che ne aveva fatto espressa richiesta per ragioni di tutela del diritto alla salute, in relazione ad ipotesi di delitto di abuso in atti di ufficio). (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Chieti, 19/04/2013)