(massima n. 1)
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma del regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. In assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perchè, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore. (Per la Cassazione, la decisione del Tribunale in sede d'opposizione allo stato passivo è conforme ai su richiamati principi, perchè ha concluso che nella specie il "premio di collaborazione", entrato a far parte della retribuzione della lavoratrice, era direttamente previsto nel contratto individuale di lavoro, e non in base a qualche fonte collettiva, quale condizione di miglior favore, in quanto non legato a nessun "risultato", come invece previsto solo dal successivo accordo sindacale aziendale del 2013, e non essendo perciò derogabile detta previsione individuale da quest'ultimo, giusta l'art. 2077 c.c.).