(massima n. 1)
La mancata esclusione del responsabile civile, ex art. 87, comma 3, cod. proc. pen., al momento dell'ammissione del giudizio abbreviato, cui sia conseguita la sua condanna in solido con l'imputato, non legittima il giudice di secondo grado a disporre d'ufficio l'estromissione del predetto, nel caso in cui non abbia proposto appello, ostandovi la formazione del giudicato sul punto. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Firenze, 20/06/2024)