Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10060 del 9 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, né la mancata comparizione della parte civile all'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa, delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale solo per il giudizio di primo grado). (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 12/01/2024)

(massima n. 2)

In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).

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