(massima n. 2)
In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).