(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, né la mancata comparizione della parte civile all'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa, delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale solo per il giudizio di primo grado). (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 12/01/2024)