(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, l'assenza all'udienza di discussione della parte civile impugnante e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sč, manifestazione inequivoche di rinuncia implicita al gravame. (Annulla ai soli effetti civili, App. Bologna, 02/02/2017)