(massima n. 1)
Alla soppressione "ex lege" di un ente pubblico costituito parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, in applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 09/11/2015)