(massima n. 1)
Il primo comma dell'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, la quale ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, vi abbiano prestato adesione. Il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un diverso contratto collettivo se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.