(massima n. 1)
La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attivitā svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma č invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attivitā svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attivitā economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attivitā, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.