Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5576 del 15 settembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione dell'assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi «il premio o la prima rata del premio» oppure «i premi successivi», non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicitą del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralitą dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operativitą della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione «premi successivi» del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

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