Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9758 del 29 settembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione contro i danni, il patto di «proroga» del rapporto, che intervenga dopo il decorso di oltre sei mesi senza che l'assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente polizza, e che, oltre a fissare le condizioni della nuova copertura assicurativa, contempli anche la persistente esigibilitą di detti premi anteriori, si traduce, rispetto alla risoluzione ope legis contemplata dall'art. 1901, terzo comma, c.c., in una deroga sfavorevole all'assicurato, in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui la prestazione dell'assicuratore č mancata, e, pertanto, per tale seconda parte, č invalido ed inoperante, ai sensi dell'art. 1932 c.c.

(massima n. 2)

L'apertura del concordato preventivo a carico dell'assicurato non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni, al pari degli altri rapporti contrattuali in vigore alla relativa data, dato che le disposizioni degli artt. 72 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di effetti su detti rapporti della dichiarazione di fallimento, non sono richiamate per il concordato dal successivo art. 169. L'instaurazione di tale procedura, peraltro, comporta che i premi inerenti a periodi assicurativi esauritisi prima dell'indicata data restano soggetti al pagamento nella percentuale prevista dal concordato, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 184 del citato regio decreto, mentre i premi attinenti a periodi assicurativi in corso, ancorché dovuti anticipatamente, devono essere integralmente soddisfatti, sottraendosi agli effetti vincolanti di cui al suddetto art. 184.

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