(massima n. 2)
In materia di responsabilità civile in ambito sportivo e di gestione di impianti dedicati, a differenza dello sci, le peculiari caratteristiche dell'attività di snowboard consentono di affermare che non può dirsi esigibile, da chi gestisce la pista, un continuo controllo e un tempestivo ripristino in ogni momento della giornata (per tal motivo la S.C. ha confermato il difetto di prova dell'imputabilità delle condizioni non ottimali dell'innevamento, nel punto di atterraggio, proprio ad una carenza di manutenzione, avendo la corte territoriale ampiamente motivato circa l'esclusione, nel caso di specie, anche della responsabilità prospettata dal danneggiato ai sensi per gli effetti dell'art. 2043 c.c. per mancanza di prova del nesso di causalità, invero senza far ricorso alla prova presuntiva, ma basandosi sulla prova diretta e cioè sulle medesime risultanze processuali utilizzate per escludere la ricorrenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c.).