(massima n. 1)
In materia di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno. Dunque sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono, specularmente, sul piano funzionale, in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della interruzione del nesso tra cosa e danno, bensì alla luce del principio di cui all'art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica; e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane), poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato.