Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31949 del 16 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica. In definitiva, č necessario accertare, per escludere la responsabilitā altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata cosė repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalitā causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non giā la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilitā del custode.

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