(massima n. 1)
L'unitarietą del diritto al risarcimento del danno, che si traduce sul piano processuale nel principio dell'infrazionabilitą della domanda risarcitoria, ha quale conseguenza l'inammissibilitą dell'azione successivamente proposta in relazione al medesimo fatto illecito nei casi in cui il diritto al risarcimento era gią stato fatto valere con una prima iniziativa assunta in sede giudiziale.