(massima n. 1)
In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacitą lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, č risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralitą del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennitą per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia", non aveva pił potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa societą).