(massima n. 1)
In tema di responsabilitą extracontrattuale della Consob collegata all'emissione di titoli azionari, deve escludersi che la stessa - anche alla luce del Regolamento (UE) n. 1129 del 2017 - nell'espletare la propria attivitą di controllo dei prospetti, pur non potendo limitarsi ad una verifica esclusivamente formale, abbia un generale obbligo di valutazione del merito delle informazioni fornite dall'emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni, atteso che la procedura di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto non costituisce un'approvazione, da parte dell'autoritą, dell'operazione di offerta o ammissione alle negoziazioni e non presuppone quindi lo svolgimento di operazioni di approfondimento sui dati o sulle informazioni riportate nel medesimo prospetto.