Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8293 del 11 ottobre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L' art. 1901, comma 3, c.c., il quale dispone che in caso di mancato pagamento del premio o di una rata di esso il contratto di assicurazione si risolve di diritto qualora l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza non agisca per la riscossione del proprio credito, va interpretata nel senso che entro tale termine deve essere iniziato il giudizio, mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato. Pertanto, qualora la societā assicuratrice agisca con il procedimento monitorio, non č sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensė č necessario che entro tale termine l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dalla norma suddetta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.

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